De Bello Fallico: “Florilegge” di Maria Virgilio, avvocata
(Ovvero il florilegio della legge: parliamo di tecnica legislativa e verifichiamo se la legge nuova è migliore della precedente)
- Condiviso da tutte/i l’inserimento delle norme contro la violenza sessuale tra i delitti contro la persona. Ma non c’era di meglio che collocare le norme dopo il reato «perquisizione e ispezione personali arbitrarie» nel capo che tutela la libertà personale, intesa nel senso di corporeità fisica?
- L’accorpamento in un’unica figura (discutibile e poco chiara) di «atti sessuali» della vecchia «congiunzione carnale» e degli «atti di libidine violenti» mira a evitare le domande penose per la parte offesa; ma spingono in senso contrario sia la troppo ampia forbice di pena offerta alla discrezionalità punitiva del giudice (da 20 mesi a 10 anni) sia la previsione dell’accertamento anti-Aids che è obbligatorio in tutti i casi in cui le modalità del fatto possono prospettare un rischio di trasmissione della patologia, e dunque obbliga il giudice a una accurata indagine sulle modalità del fatto.
- A parte l’accorpamento, la definizione della violenza sessuale non si discosta da quella del Codice Rocco: resta ancora impostata sulla modalità della violenza e minaccia, nonostante le diverse sollecitazioni a superare quella definizione a favore della mancanza di consenso. Il verbo usato per descrivere la condotta del reato era, nel Codice Rocco, «costringere» (a congiunzione carnale) o «commettere (atti di libidine) su». Oggi solo «chi costringe o induce ad atti sessuali». Così si è aperto un vuoto di tutela ove il vecchio regime puniva l’abuso sessuale di persona già incosciente per cause indipendenti dal fatto dell’attore. E adesso? Come potrà dirsi che vi sia induzione – e dunque reato – nel fatto del sanitario che abusi sessualmente di un paziente in coma? Né è stata colmata la lacuna, presente nel Codice Rocco, di chi tragga in inganno la persona offesa, non sostituendosi ad altra persona, ma attribuendosi un falso stato o false qualità: per esempio fingendosi medico.
- Quanto agli atti sessuali con minorenne, è prevista solo l’ipotesi che sia l’autore a compiere atti sessuali con il minorenne. Ma non è stato previsto, e resta perciò impunito, il caso che sia il soggetto passivo minorenne a essere indotto a compiere atti sessuali sull’autore del reato.
- Si tranquillizzino i propugnatori della procedibilità d’ufficio: a dispetto della norma che sembra prevedere in via generale la regola della procedibilità a querela, sono state previste tante eccezioni in più, rispetto al Codice Rocco, da doversi ritenere che la procedibilità d’ufficio sia la più frequente. Sono punibili d’ufficio ogni caso di violenza di gruppo (anche di minore gravità), nonché la corruzione di minorenne. E anche l’atto consensuale con minorenne sotto i 10 anni. Così pure l’atto sessuale nei confronti di un minorenne sotto i 14 anni. Inoltre, l’aumento del termine per proporre la querela (dai tre mesi previsti dal Codice Rocco a sei mesi) è contradditorio con l’aver conservato l’irrevocabilità della querela. Se l’ipotesi ritenuta è che la donna è soggetta a pressioni, a maggior ragione lo sarà per tutto il periodo in cui può proporre querela. L’allungamento dei tempi è contraddittorio anche con l’accertamento anti-Aids che, se deve lenire l’angoscia dell’incertezza, può farlo soltanto se svolto immediatamente.
- La norma anti-Aids, comunque la si rigiri, non sta in piedi. Tenuto conto delle conoscenze scientifiche (periodo “finestra”, lunga latenza), non si capisce quale esigenza tuteli e di chi (la vittima? l’imputato? i loro parenti?) un accertamento impostato senza alcuna utilità processuale, obbligatorio comunque anche in assenza di richiesta e contro la volontà degli interessati, previsto con la lunghezza della forma della perizia e quando il processo è in fase già avanzata.
- Strano l’aumento delle pene! Il minimo (che prima era di due anni per gli atti di libidine) è stato abbassato perché oggi, con l’ipotesi della minore gravità, è di un anno e otto mesi. Dunque, patteggiamento e sospensione condizionale della pena sono consentiti se il giudice ritiene che il caso sia di minore gravità. E sono consentiti anche quando il giudice, pur escludendo la minore gravità, ritenga sussistente l’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, conceda le attenuanti generiche e consideri le attenuanti prevalenti sulle aggravanti.
- Quando la parte offesa è minore di 10 anni, la pena è ugualmente da sette a 14 anni, sia che il fatto avvenga con violenza e minaccia sia che avvenga con il consenso della parte offesa.
- La pena è uguale, da cinque a 10 anni, indifferentemente se il fatto sia commesso con violenza e minaccia o se vi sia consenso, quando la parte offesa ha meno di 16 anni. E se la vittima ne ha meno di 14 e l’autore è persona a cui il minore è affidato? La pena è aggravata o no? Ovvero: perché le tipologie soggettive delle circostanze aggravanti non coincidono con quelle degli atti sessuali con minorenne? Non si applica mai la minore gravità alla violenza di gruppo (minimo due persone) che, dunque, è sempre e comunque sanzionata con pena minima della reclusione di sei anni qualunque sia l’atto sessuale compiuto. La pena scende a quattro anni solo nel caso, infrequente, di minima importanza del partecipante nella fase di preparazione. Per contro a tanta severità non è ammissibile violenza di gruppo nelle ipotesi di atto sessuale con minorenne.
- Si è voluta rafforzare la tutela della riservatezza e si è proceduto nel solito modo con cui il legislatore sa affrontare i problemi: creando una fattispecie di reato che punisce chi divulga le generalità o l’immagine della persona offesa. È prevista come contravvenzione: ma chi si spaventa di una contravvenzione punita da tre a sei mesi? Mancano totalmente le consuete norme transitorie che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova legge. Quali norme applicare ai fatti commessi sotto la vecchia legge? Si è già verificato il caso in cui, al posto della abrogata ipotesi di ratto, è stata applicata la norma sul sequestro di persona che ha un minimo di penainferiore al ratto.
- Procedura penale sui generis quella cui il legislatore si è ispirato: prevede consulenza tecnica e interrogatorio e così dimentica chel’incidente probatorio prevede invece perizia ed esame. Dulcis in fundo. La nuova legge, nella volontà di tagliare con il passato, abroga espressamente tutte le vecchie norme, enumerandole una a una. Non si capisce perché sia stato salvato solo l’articolo 540, che continua a definire quando vi sia «rapporto di parentela» tra l’attore e la persona offesa in un contesto normativo in cui nessuna norma si riferisce alla precedente.
I post precedenti
- De Bello Fallico. Cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale
- De Bello Fallico: emergenza in salsa femminista
- De Bello Fallico: insabbiamenti e slittamenti
- De Bello Fallico: donna-persona. Punto
- De Bello Fallico: il partito-delle-donne, la legge-delle-donne
De Bello Fallico. Cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale di Roberta Tatafiore
Collana Millelire
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Di Roberta Tatafiore. 26 Giugno 2009 | Archiviato in Mondo a pezzi
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