De Bello Fallico: donna-persona. Punto
Nella XII legislatura, quella iniziata con “l’era Berlusconi”, proseguita con il “ribaltone” dei perdenti alle elezioni del ’94, con il governo del tecnico Dini e con i tentativi di “governissimo”, il risveglio. Le proposte che vengono presentate, a inizio legislatura, sono prevalentemente di iniziativa femminile e hanno due punti in comune. Il primo è scontato: spostano il reato sotto il titolo dei delitti alla persona. Il secondo è una novità: a fronte dell’unificazione del reato (sparisce la differenza tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenti») aumentano il minimo e il massimo delle pene. Il record va alla proposta di Giovanna Melandri e Sesa Amici (sinistra): da otto a 13.
Mentre la proposta firmata da Tina Lagostena Bassi (la famosa “avvocato delle donne”, passata a destra) prevede da quattro a 13, aumentabile di un terzo con le aggravanti. Il super record però va a Carla Mazzuca (Patto Segni) con l’ergastolo per il violentatore di un minore di 10 anni. L’aria che tira è “punire è bello” e chi non la pensa così rischia di passare per un residuo organico della cultura permissiva.
Il fatto è che alzare le pene, a fronte di una definizione di reato che consiste nel nominare gli «atti sessuali» estorti con minaccia o abuso, è una scelta irresponsabile. Ho già detto di aver cambiato idea sull’unificazione del reato, cardine della proposta della legge di iniziativa popolare. Allora ero d’accordo, per ragioni di gusto e sensibilità. A nessuna fa piacere immaginare un giudice che, per comminare una pena, deve appurare se c’è stata «congiunzione carnale» o no, il pene è entrato o non è entrato, se costringere una/uno a eseguire un rapporto sessuale orale è un atto di libidine o di più. Per sdegno politico, per ragioni ideologiche, di ideologia femminista, pensavo anch’io, tanti anni fa, che spetti solo alla vittima la definizione di ciò che ha subìto.
E però oggi mi pongo in maniera ancora più decisa la vecchia domanda: a che cosa serve una legge penale? A fornire uno statuto culturale-ideologico alle vittime o a punire i colpevoli? Dopo aver assistito a tanti processi per stupro, dopo aver ragionato con tante donne, molte delle quali avvocate e magistrate, mi sono convinta che la vittima non trae la forza di imporre al giudice la violenza subita né dall’ideologia né dalla legge, ma da sé stessa e dal rapporto con altre donne. La relazione vincente tra la vittima e la sua avvocata, lo sguardo attento, che non vuol dire benevolo, di una magistrata verso la parte offesa, non stanno solo nei film americani.
Sono realtà cambiate: non dalla legge, ma dalla pratica. Quando una donna incappa, dopo uno stupro, in un processo per stupro, una definizione ampia e imprecisa del reato subìto non l’aiuta né la tutela. Non le assicura la punizione del carnefice, se questo è ciò che lei vuole. Anzi: più ampia è la definizione del reato, più alte sono le pene minime, più il reo ha possibilità di farla franca, perché prima di dare tanti anni di galera i giudici, fortunatamente, ci pensano un po’. Infatti, per evitare questa eventualità nella nuova legge, di cui parlerò più avanti, è stata inventata la subspecie della «minore gravità». Fine della digressione.
Tra le proposte di legge presentate all’inizio della XII legislatura ce ne sono due, una alla Camera e l’altra al Senato, veramente buone: le cosiddette proposte “monoarticolo”. Mariangela Grainer (PDS) alla Camera ed Ersilia Salvato e Edda Fagni (Rifondazione Comunista) al Senato sono le prime firmatarie di una proposta che si limita a spostare il titolo del reato e, per il resto, lascia tutto come è nel Codice Rocco. È una idea minimale e innovativa. Non a caso nasce tra alcune donne di sinistra consapevoli per memoria ed esperienza del profondo conflitto femminile intorno alla legge. Le proposte monoarticolo non sono affatto rinunciatarie, vista l’importanza che hanno nel diritto penale il titolo e la collocazione delle leggi. Inoltre costituiscono una mediazione con quella parte del femminismo che ha privilegiato e privilegia altre pratiche piuttosto che misurarsi con proposte di legge.
Ma proprio queste motivazioni, di semplice buon senso, sono invise a quelle parlamentari, di destra, di sinistra, di centro, che ritengono urgente il «misurarsi con la legge», anche quando i presupposti sono così incerti da richiedere grande cautela. Produrre una legge “vera” è per loro l’unico modo di esercitare il mandato di rappresentanza. È un modo conformista e obbediente al diktat dei media sulla politica. Si deve fare quello che ha detto Anna: per fermare lo stupro ci vuole la legge.
Così vogliono le italiane.
I post precedenti
- De Bello Fallico. Cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale
- De Bello Fallico: emergenza in salsa femminista
- De Bello Fallico: insabbiamenti e slittamenti
De Bello Fallico. Cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale di Roberta Tatafiore
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