De Bello Fallico: emergenza in salsa femminista

De Bello FallicoL’iniziativa della riforma del Codice Rocco parte, è bene ricordarlo, «dalle femministe». Siamo nel 1979: crisi del “compromesso storico”, ma il PCI è ancora molto forte, e la DC pure. Il terrorismo impazza e l’emergenza pure. Anche in quel lontano 1979 il grimaldello per chiedere una nuova legge sullo stupro è la raccolta di firme. Se ne contano 300.000 in calce alla proposta di legge di iniziativa popolare siglata da due gruppi dell’allora movimento delle donne (il Movimento di Liberazione della Donna e il Collettivo romano di via Pompeo Magno) e dall’UDI, che in quegli anni è ancora una organizzazione di massa. Ma non tutte le femministe condividono quell’iniziativa. Anzi: il movimento politico delle donne si divide proprio per via della legge. Il Bello fallico è un’emergenza degli uomini ed è causa di sventura per le donne. Anche la punizione dello stupro è un affare di uomini, che lo regolano con i loro codici e i loro tribunali.

Alle donne non conviene supplire all’inerzia maschile, non conviene farsi promotrici di una legge. Questa è, immediatamente, la posizione della Libreria delle Donne di Milano e di molte altre femministe. Molte non firmano la proposta. Io stessa, per esempio.

Lo spirito del tempo di allora, va ricordato, è fortemente antistituzionale, nel femminismo e nei gruppi politici di sinistra. Ma la critica non deriva solo dalle tendenze anarcoidi. C’è una contraddizione che riguarda la soggettività femminile proprio nell’intenzione di “fare legge” sullo stupro. Le donne che vogliono scrivere la nuova legge antistupro vogliono punire meglio gli stupratori o tutelare meglio le vittime? Tutt’e due, è la risposta delle promotrici. Ma proprio qui sta la contraddizione che si rispecchia nella proposta elaborata.

Cinque i punti qualificanti: spostamento del reato sotto il capitolo «delitti contro la persona», unificazione dello stupro in un’unica fattispecie, procedibilità d’ufficio e non più su querela della vittima, limitazioni al suo interrogatorio nel processo, ammissione delle associazioni femminili come parti civili accanto alla vittima.

Lo spostamento del reato sotto il capitolo dei delitti contro la persona è l’unico punto trasmesso dalla proposta di legge di iniziativa popolare nella nuova legge recentemente approvata che mi trova non entusiasta ma consenziente. A quel tempo mi sembrava giusta anche l’unificazione del reato (che, vedremo, c’è anche nelle nuove norme). Su questo ho cambiato idea, e spiegherò perché. I punti invece inaccettabili, per me e per molte altre, sono la procedibilità d’ufficio per il reato e la presenza nel processo delle “associazioni femminili”.

Sul primo punto: Rocco, sensibile a modo suo alla particolarità sessuata del delitto di stupro, aveva previsto che il reato fosse procedibile a querela, sia pure irrevocabile, perché per lui una vittima di un fatto di sesso tanto autonoma, in fondo, non poteva essere. Le autrici della legge di iniziativa popolare fanno invece della procedibilità d’ufficio la bandiera. Dicono che la vittima è ricattata o ricattabile e qualcun altro deve denunciare al suo posto, anche contro di lei e la sua volontà. Ma noi “femministe critiche” avversiamo anche l’altro punto, quello della presenza delle organizzazioni femminili nel processo, per la contrarietà a istituzionalizzare la solidarietà femminile e perché non ci piacciono le “professioniste della solidarietà alla stuprata”.

Altre obiezioni, di tipo garantista, alla cosiddetta legge del movimento vengono da donne e uomini (per tutti: Rossana Rossanda, del Manifesto, e il magistrato Luigi Saraceni) che criticano quella parte delle norme proposte troppo sbilanciata a favore della tutela della vittima nel processo. È un punto delicatissimo perché è vero che in quegli anni i processi per stupro sono spesso dei veri e propri processi alla vittima. Però, sostengono i e le garantiste, ci sono anche i diritti degli imputati. Se per accertare un fatto bisogna indagare sulle circostanze in cui è avvenuto, né alla pubblica accusa né alla difesa possono essere poste limitazioni.

Altra cosa è il cambiamento della cultura giuridica necessaria per non riportare nel processo lo stereotipo sociale che vede nella vittima la complice dello stupratore, sostengono i garantisti. Avranno ragione. Negli anni ottanta/novanta la cultura giuridica sullo stupro cambia. In meglio. Vigente il Codice Rocco.

La partenza del “fare la legge” dal punto di vista delle donne, per le vittime e contro gli stupratori, non è buona. Ma le critiche non vengono ascoltate. Da parte delle promotrici della legge di iniziativa popolare si risponde con toni da “emergenza femminista”: la legge sullo stupro ci vuole. Le parlamentari-unite-per-la-legge, 17 anni dopo, sosterranno la stessa fretta e la stessa necessità.

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De Bello Fallico. Cronaca di una brutta legge sulla violenza sessuale di Roberta Tatafiore
Collana Millelire
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